Regolamento per il controllo

delle sostanze proibite

 

 

 

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Tutti i cavalli che partecipano ad eventi o competizioni gestiti dall’U.N.I.R.E., nonché quelli dichiarati o risultanti in allenamento, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento.

 

 

ARTICOLO 2 – NOZIONE

 

E’ proibita, la presenza nell’organismo di un cavallo, nel giorno di corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolica, di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all’allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l’esposizione alla stessa.

E’, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell’organismo di un cavallo dichiarato o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria. In ogni caso, è proibita la presenza nell’organismo di un cavallo, dichiarato o risultante in allenamento, di una qualsiasi quantità di uno steroide anabolizzante, di un suo metabolica, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolica.

Non è proibita la presenza nell’organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell’allegato 2) al presente regolamento, purchè rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato.

Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere, introdotto nei recinti d’isolamento, nei recinti d’insellaggio e negli spazi riservati ai prelievi senza preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile, ed è altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinosoefagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le indicazioni dell’Ente. Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque specie o natura, anche se autorizzato dal Veterinario Responsabile, è escluso dalla corsa.

 

 

ARTICOLO 3 – VETERINARIO RESPONSABILE

 

Il Veterinario responsabile è il veterinario incaricato dall’Ente a sovrintendere alle attività necessarie all’identificazione dei cavalli, al controllo delle sostanze proibite ed alla tutela del benessere animale in occasione delle corse e manifestazioni autorizzate e, negli altri luoghi ed occasioni determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

 

 

 

ARTICOLO 4 – DOVERI DELL’ALLENATORE

 

E’ onere dell’allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l’allenatore svolge la propria attività.

L’allenatore deve conservare, in apposito raccoglitore, copia della prescrizione veterinaria, numerata e datata, riportate il nome del cavallo, il suo numero di registrazione nel libro genealogico di razza, il tipo e la quantità del medicinale somministrato, la sua posologia, la data d’inizio e fine del trattamento e i tempi di sospensione del farmaco ai fini dell’evento agonistico.

 

 

 

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLE SOCIETA’

 

E’ fatto obbligo alle Società di gestione di ippodromi che organizzano riunioni riconosciute ed autorizzate di interdire l’ingresso nelle scuderie a cavalli non accompagnati dal rispettivo documento di identificazione e dalle prescritte certificazioni sanitarie, regolarmente tenute.

Le Società riconosciute, inoltre, secondo le direttive emanate dall’UNIRE, sono tenute a predisporre recinti per l’isolamento dei cavalli, nonché adeguate strutture per il prelievo conservazione dei campioni, delle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale fornito dalle Società medesime.  

L’inottemperanza ai predetti obblighi comporta l’applicazione della sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 5000,00, salva la possibilità di disporre la sospensione dell’attività dell’ippodromo in caso di inosservanza reiterate o di natura permanente.

 

 

 

ARTICOLO 6 COMPETENZE – SCELTA DEI CAVALLI

500,00 a

Il Veterinario Responsabile, si durante le giornate di corse sia in allenamento, ha il compito di porre in essere ogni atto diretto a contrastare l’impiego delle sostanze proibite, identificare i cavalli e tutelare il benessere animale secondo le disposizioni emanate dall’Ente.

I cavalli da sottoporre a controllo sono individuati dal Veterinario Responsabile secondo il disciplinare apposito emanato dall’UNIRE. Egli deve, qualora ne ravvisi l’opportunità o le Giurie o Commissari lo dispongono effettuare controlli su qualsiasi cavallo dichiarato partente od in allenamento.

I prelievi possono essere disposti anche su cavalli ritirati dopo la dichiarazione dei partenti.

Durante la giornata di corse, il Veterinario Responsabile deve essere prontamente informato dell’incidente che eventualmente accade in pista e nel quale un cavallo rimane infortunato o decede.

Tale cavallo può essere sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite; il Veterinario Responsabile deve, comunque, redigere una dettagliata relazione su tale incidente.

Il Veterinario Responsabile nell’esplicare le proprie funzioni può avvalersi della collaborazione di altri Veterinari (veterinario Coadiutore), e di Funzionari incaricati dall’Ente (Funzionario Coadiutore), che applicano quanto da lui indicato.

 

 

 

ARTICOLO 7 – TIPO E MODALITA’ DI PRELIEVO

 

Il Veterinario Responsabile, previo accertamento dell’indennità del cavallo e della regolarità delle certificazioni vaccinali, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo mediante l’utilizzo di materiali e mezzi messi a disposizione dall’UNIRE.

Alle operazioni di prelievo, effettuate dal Veterinario Responsabile, può presenziare l’Ispettore antidoping o altro soggetto incaricato dall’UNIRE, ed hanno facoltà di assistervi il proprietario e/o l’allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di delega scritta, o colui che ha in consegna il cavallo.

Nelle corse in cui è obbligatorio il prelievo, il proprietario e l’allenatore devono considerarsi avvisati e non necessitano di una specifica convocazione, mentre negli altri casi, il Veterinario Responsabile provvederà a dare avviso al proprietario e/o allenatore, ovvero in loro assenza, al personale di scuderia al quale il cavallo è affidato. Il Veterinario Responsabile dovrà procede all’identificazione della persona che riceve l’avviso.

In caso di assenza di un responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale del prelievo, si procede ugualmente all’effettuazione dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto valido.

I prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, presso i box negli spazi delimitati riservati ai prelievi, presso i recinti d’insellaggio, presso i recinti d’isolamento e presso la scuderia o centro di allenamento o altro luogo dove sono alloggiati i cavalli.

 

 

 

 

ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI

 

Il campione prelevato è diviso in due parti di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione, dalle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.) di cui all’allegato nella parte del campione destinata alle prime analisi viene inserita dal Veterinario Responsabile nell’apposito contenitore che viene poi chiuso e sigillato e sul quale viene apposta una etichetta riportante il sesso e l’età del cavallo. L’Ispettore antidoping appone sul contenitore un codice che lo contraddistingue senza far individuare il cavallo sottoposto al prelievo. L’Ispettore successivamente pone il contenitore in una borsa termica che viene chiusa sigillata e che a sua volta può essere posta in altro contenitore per il trasporto.

La parte del campione destinata alle seconde analisi viene anch’essa inserita dal Veterinario Responsabile nell’apposito contenitore sul quale viene apposta una etichetta riportante il nome del cavallo la località e il giorno nel quale è stato eseguito il prelievo.

Il contenitore viene chiuso e sigillato ed è facoltà degli interessati di apporvi le firme.

L’Ispettore antidoping introduce il contenitore unitamente  ad una copia del verbale delle operazioni di prelievo e di confezionamento del campione in una borsa termica che deve essere poi chiusa sigillata ed eventualmente posta in altro contenitore per il trasporto.

Il Veterinario Responsabile alla fine delle operazioni di controllo provvederà senza ritardo alla spedizione dei campioni secondo le disposizioni emanate dall’Ente.

 

 

 

ARTICOLO 9 – MODULI E VERBALI

 

L’Ispettore antidoping ed il Veterinario Responsabile ciascuno per quanto di sua competenza provvedono a redigere verbale di tutte le operazioni di prelievo e confezionamento.

Il verbale deve essere  sottoscritto dallo stesso Ispettore dal Veterinario Responsabile e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L’assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia di cui la prima viene posta ai sensi dell’articolo 8 nella borsa termica sigillata congiuntamente al campione destinato alle seconde analisi. La seconda viene chiusa in una busta contrassegnata dallo stesso codice apposto sul contenitore di prima analisi e, infine, spedita al dirigente U.N.I.R.E. incaricato.

Il Veterinario responsabile compila il modulo veterinario qualora ne ravvisi l’opportunità, in funzione dello stato clinico del cavallo. In tal caso l’Ispettore antidoping appone il codice del cavallo e lo inserisce nella borsa termica unitamente al campione destinato alle prime analisi.

Qualora all’atto del prelievo sia stata già fissata la data per l’esecuzione della seconda analisi, l’Ispettore compila apposita comunicazione da consegnare al proprietario o all’allenatore o al delegato o al consegnatario del cavallo, che dovrà firmare la ricevuta.

In caso di mancata firma e mancato ritiro della comunicazione, questi si riterranno comunque avvisati della data d’analisi del campione, perché la stessa sarà affissa presso la segreteria della Società di Corse.

Al termine d’ogni giornata di corse, l’Ispettore antidoping compila i moduli riepilogativi forniti dall’Ente, da inoltrare senza indugio al laboratorio antidoping ed all’Ente.

 

 

 

ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI

 

In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può richiede al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

L’Ente sospende il pagamento dei premi ed invita con preavviso di almeno tre giorni liberi, il proprietario e l’allenatore del cavallo ad assistere, personalmente o per mezzo di persona da loro delegata per iscritto, alle seconde analisi ed all’apertura del relativo campione, che sono effettuate presso un laboratorio designato dall’U.N.I.R.E.

Nel caso in cui le Prime analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, il dirigente U.N.I.R.E. incaricato, entro 40 giorni dalla data della corsa, può disporre che si proceda all’esame del campione de Seconda analisi, come nel caso dei campioni non negativi.

Le comunicazioni ai proprietari e agli allenatori, previste dal presente articolo si reputano conosciute nel momento in qui risultano pervenute, all’indirizzo da loro indicato per la concessione o rinnovo dell’autorizzazione a far correre o ad allenare.

Per i proprietari e allenatori stranieri, le comunicazioni sono inviate alle rispettive Autorità Ippiche ed in tal caso i termini previsti dal presente articolo sono raddoppiati.

Il preavviso di almeno tre giorni liberi, non è necessario nel caso in cui la data della seconda analisi sia stata comunicata al momento del prelievo.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche a mezzo di telegramma.

In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l’esito unitamente al verbale di apertura del campione all’Ente ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che acquisisce il parere della Commissione Scientifica.

L’eventuale violazione delle prescrizioni riguardante la sigillatura del campione di seconde analisi deve essere segnalata al Procuratore della Disciplina ed al Dirigente incaricato unitamente all’esito dell’analisi effettuata.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

 

Qualora la positività del campione biologico si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante o di un suo metabolica o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolica, il Giudice, su richiesta del procuratore alla Disciplina può disporre, in via cautelare, l’immediato allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse per un periodo da 4 mesi a 12 mesi.

La comunicazione dell’allontanamento è effettuata anche per mezzo di telegramma all’allenatore, al proprietario del cavallo ed alle Società di Corse.

La positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai controlli antidoping, accertata in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall’Ente, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi e la multa da Euro 500,00 a Euro 6.000,00 oltre al distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisce alla presenza di uno steroide anabolizzante, o di un suo metabolica o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolica, e sono triplicate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa o isomero di un suo metabolica o, comunque, di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.

Tutte le sanzioni di cui ai precedenti comma sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall’UNIRE.

L’allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.

Nel caso in cui il cavallo, accertato positivo, sia stato ritirato dalla corsa su segnalazione o richiesta del suo proprietario e/o allenatore e l’allenatore o proprietario abbia fornito tutti gli elementi utili all’individuazione della causa di positività, nonché in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il di stanziamento totale dall’ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria.

 

 

 

 

ARTICOLO 12 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

 

L’allenatore è tenuto a provvedere, anche con l’aiuto del personale di scuderia, a tutte le incombenze necessarie affinché i prelievi possano essere regolarmente effettuati.

L’allenatore, che non presti la dovuta collaborazione ai fini dell’effettuazione delle operazioni  di prelievo dei campioni, è punito dai Commissari o Giurie con la sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00, e nei casi di reiterazione o di particolare gravità è deferito agli organi di giustizia sportiva ed è punito con la sanzione della sospensione della qualifica da mesi due a mesi sei e della multa da Euro 1.500,00 a Euro 3.000,00.

Qualora il rifiuto sia avvenuto nel corso di controlli in allenamento, il cavallo oggetto di controllo è escluso dalla partecipazione a corse per 2 mesi, fermo restando le sanzioni dei commi precedenti.

Gli operatori ippici che nutrono sospetti relativamente a pratiche illecite, effettuate su cavalli di loro proprietà o a loro affidati, debbono farne immediatamente denuncia ai Commissari od alla Giuria o all’Ente, procedendo al ritiro degli stessi dalla corsa in sui siano eventualmente partenti; in tali casi il Veterinario Responsabile procede al prelievo dei campioni biologici ritenuti utili da sottoporre al controllo ed il caso viene deferito agli Organi di Giustizia Sportiva.

 

 

 

ARTICOLO 13 – CONTROLLI ALLE ASTE PUBBLICHE

 

L’Ente può disporre controlli sui cavalli presentati ad un’Asta pubblica in Italia, secondo le disposizioni e con le conseguenze stabilite dall’articolo 11, oltre quanto fissato dal Regolamento specifico pubblicato dal soggetto che organizza l’Asta pubblica.

 

 

 

ARTICOLO 14 – PUBBLICITA’ DELLE DECISIONI

 

A tutte le decisioni prese dagli Organi di Giustizia in forza al presente regolamento dovrà essere assicurata idonea pubblicità.

 

 

 

ARTICOLO 15 – COMMISSIONE SCIENTIFICA

 

La Commissione Scientifica è composta da un Veterinario designato dall’Ente, un Veterinario proposto dalle Associazioni rappresentative delle Categorie dei proprietari ed allenatori, un Professore Universitario di chimica analitica, un Professore Universitario di farmacologia veterinaria, un Professore Universitario di patologia biochimica e fisiologia veterinaria, nominati dal Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E.

I membri della Commissione, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora le Associazioni di categoria non designino unanimemente l’esperto di cui al comma uno, questi sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’U.N.I.R.E., eventualmente tra quelli indicati dalle stesse categorie.

La Commissione esamina ogni caso riscontrato non negativo ai controlli al fine di fornire una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario agli organo Disciplinari.

La Commissione Scientifica esprime il proprio parere verificando la possibile origine alimentare o fisiologica della sostanza, la compatibilità con prelievi effettuati in allenamento oppure con precedenti prelievi già analizzati e con le terapie eventualmente certificate da un Veterinario, la classificazione della sostanza causa della non negatività in una delle categorie di sostanze vietate, il grado di reperibilità della molecola sul mercato legale o illegale.

La Commissione Scientifica svolge, inoltre, attività consultiva e propositiva in materia antidoping.

Ai fini della farmacovigilanza, individua le molecole vietate dalla Legge ed invia ai competenti uffici del Ministero della sanità i dossier relativi ai casi di doping accertati.

 

 

 

ARTICOLO 16 – NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

 

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale dell’U.N.I.R.E. ed è applicabile ai prelievi effettuati dalla medesima data.

Da tale data sono abrogate tutte le norme riferite al doping e alle relative sanzioni disciplinari, contenute nei Regolamenti degli Enti incorporati nell’U.N.I.R.E., ai sensi del decreto legislativo del 29/10/1999, n. 449, concernente il “riordino” dell’U.N.I.R.E.  a norma dell’articolo 11 della Legge 15.03.97, n. 59.

Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti nel rispetto delle normative antecedentemente vigenti e riferibili a prelievi effettuati entro la data di entrata in vigore del Regolamento i cui procedimenti disciplinari saranno conclusi con l’applicazioni delle predette normative.

Ai fini degli aggravamenti previsti dall’Articolo11, non si tiene cento delle condanne per doping riportate ai sensi della normativa precedentemente applicabile.

Non rientrano nella presente disciplina tutte le situazioni irrevocabilmente definite in base a decadenza, prescrizione e giudicato amministrativo.

Fanno parte integrante del presente regolamento

- allegato 1 – lista delle sostanze proibite

- allegato 2 – elenco delle sostanze la cui presenza non è considerata proibita nei limiti indicati.

- allegato 3 – Art. 6 della Conferenza delle Autorità Ippiche.

 

 

L’elenco delle sostanze proibite è l’accoglimento di quanto indicato dall’articolo6 della Conferenza delle Autorità ippiche.

La classe “sostanze Citotossiche” comprende principalmente, ma non solo, le sostanze ad azione antitumorale.

 

 

 

LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE

Alleg. 1

 

 

- Sostanze che agiscono sul sistema nervose

- Sostanze che agiscono sul sistema cardio-vascolare

- Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio

- Sostanze che agiscono sul sistema digestivo

- Sostanze che agiscono sul sistema urinario

- Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo

- Sostanze che agiscono sul sistema muscolare scheletrico

- Sostanze che agiscono  sul sistema emolintatiche e sulla circolazione sanguigna

- Sostanze che agiscono sul sistema immunitario escluse quelle presenti nei vaccini autorizzati

- Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici

- Agenti mascheranti

 

 

 

Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono ritenersi incluse nella “Lista” di cui sopra:

 

- Sostanze antipiretiche, analgesiche e anti-infiammatorie

- Sostanze citotossiche

- Antistaminici

- Diuretici

- Anestetici locali

- Rilassanti muscolari

- Stimolanti respiratori

- Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi

- Sostanze che modificano la coagulazione del sangue

 

 

ELENCO DELLE SOSTANZE LA CUI PRESENZA NEI LIMITI (PROPORZIONI) SOTTOINDICATI NON E’ CONSIDERATA PROIBITA

Alleg. 2

 

 

Arsenico:

0,3 microgrammi/ml nell’urina

 

Acido salicilico:

750 microgrammi/ml nell’urina oppure

6,5 microgrammi/ml nel plasma

 

Estanediolo nei maschi (ad eccezione nei castroni):

rapporto= 1 (forma Gbera e coniugata) tra 5 estrane

-3B, 17 diol e 5 (10) –estrene-3B, 17 diol nell’urina

 

Teobromina:

2 microgrammi/ml nell’urina

 

Idrocortisone:

1 microgrammo/ml nell’urina

 

Dimetil Sulfosside (DMSO):

15 microgrammi/ml nell’urina oppure

1 microgrammo/ml nel plasma

 

Diossido di carbonio (TCO2):

37 millimole per litro nel plasma

 

Testosterone (castroni):

0,02 microgrammi/ml (forma libera e coniugata) nell’urina

 

Testosterone:

(puledre e femmine tranne le gestanti):

0,055 microgrammi/ml (forma libera e coniugata) nell’urina

 

Methoxytyramina:

4 microgrammi/ml di 3 methoxytyramina (forma libera e coniugata) nell’urina