Regolamento per il controllo
delle sostanze proibite
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutti i cavalli che partecipano ad eventi o competizioni gestiti dall’U.N.I.R.E., nonché quelli dichiarati o risultanti in allenamento, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento.
E’ proibita, la presenza nell’organismo di un cavallo, nel giorno di corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolica, di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all’allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l’esposizione alla stessa.
E’, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell’organismo di un cavallo dichiarato o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria. In ogni caso, è proibita la presenza nell’organismo di un cavallo, dichiarato o risultante in allenamento, di una qualsiasi quantità di uno steroide anabolizzante, di un suo metabolica, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolica.
Non è proibita la presenza nell’organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell’allegato 2) al presente regolamento, purchè rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato.
Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere, introdotto nei recinti d’isolamento, nei recinti d’insellaggio e negli spazi riservati ai prelievi senza preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile, ed è altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinosoefagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le indicazioni dell’Ente. Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque specie o natura, anche se autorizzato dal Veterinario Responsabile, è escluso dalla corsa.
Il Veterinario responsabile è il veterinario incaricato dall’Ente a sovrintendere alle attività necessarie all’identificazione dei cavalli, al controllo delle sostanze proibite ed alla tutela del benessere animale in occasione delle corse e manifestazioni autorizzate e, negli altri luoghi ed occasioni determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
E’ onere dell’allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l’allenatore svolge la propria attività.
L’allenatore deve conservare, in apposito raccoglitore, copia della prescrizione veterinaria, numerata e datata, riportate il nome del cavallo, il suo numero di registrazione nel libro genealogico di razza, il tipo e la quantità del medicinale somministrato, la sua posologia, la data d’inizio e fine del trattamento e i tempi di sospensione del farmaco ai fini dell’evento agonistico.
E’ fatto obbligo alle Società di gestione di ippodromi che organizzano riunioni riconosciute ed autorizzate di interdire l’ingresso nelle scuderie a cavalli non accompagnati dal rispettivo documento di identificazione e dalle prescritte certificazioni sanitarie, regolarmente tenute.
Le Società riconosciute, inoltre, secondo le direttive
emanate dall’UNIRE, sono tenute a predisporre recinti per l’isolamento dei
cavalli, nonché adeguate strutture per il prelievo conservazione dei campioni,
delle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale
fornito dalle Società medesime.
L’inottemperanza ai predetti obblighi comporta
l’applicazione della sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 5000,00, salva la possibilità di
disporre la sospensione dell’attività dell’ippodromo in caso di inosservanza
reiterate o di natura permanente.
ARTICOLO
6 – COMPETENZE – SCELTA DEI CAVALLI
500,00 a
Il Veterinario Responsabile, si durante le giornate
di corse sia in allenamento, ha il compito di porre in essere ogni atto diretto
a contrastare l’impiego
delle sostanze proibite, identificare i cavalli e tutelare il benessere animale
secondo le disposizioni emanate dall’Ente.
I cavalli da sottoporre a
controllo sono individuati dal Veterinario Responsabile secondo il disciplinare
apposito emanato dall’UNIRE. Egli deve, qualora ne ravvisi l’opportunità
o le Giurie o Commissari lo dispongono effettuare controlli su qualsiasi
cavallo dichiarato partente od in allenamento.
I prelievi possono essere disposti anche su cavalli
ritirati dopo la dichiarazione dei partenti.
Durante la giornata di
corse, il Veterinario Responsabile deve essere prontamente informato dell’incidente che eventualmente
accade in pista e nel quale un cavallo rimane infortunato o decede.
Tale cavallo può essere
sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite; il Veterinario
Responsabile deve,
comunque, redigere una dettagliata
relazione su tale incidente.
Il Veterinario Responsabile
nell’esplicare le proprie funzioni può avvalersi della collaborazione di altri
Veterinari (veterinario Coadiutore), e di Funzionari incaricati dall’Ente (Funzionario
Coadiutore), che applicano quanto da lui indicato.
Il Veterinario Responsabile, previo accertamento
dell’indennità del cavallo e della regolarità delle certificazioni vaccinali,
preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni
di elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo mediante l’utilizzo di materiali e
mezzi messi a disposizione dall’UNIRE.
Alle operazioni di prelievo,
effettuate dal Veterinario Responsabile, può presenziare l’Ispettore antidoping o
altro soggetto incaricato dall’UNIRE, ed hanno facoltà di assistervi il
proprietario e/o l’allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di
delega scritta, o colui che ha in consegna il cavallo.
Nelle corse in cui è
obbligatorio il prelievo, il proprietario e l’allenatore devono considerarsi
avvisati e non necessitano di una specifica convocazione, mentre negli altri
casi, il Veterinario Responsabile provvederà a dare avviso al proprietario e/o
allenatore, ovvero in loro assenza, al personale di scuderia al quale il
cavallo è affidato.
Il Veterinario Responsabile dovrà procede all’identificazione della persona che
riceve l’avviso.
In caso di assenza di un
responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale del prelievo, si procede
ugualmente all’effettuazione
dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto valido.
I prelievi possono essere
effettuati in qualsiasi momento, presso i box negli spazi delimitati riservati
ai prelievi, presso i recinti d’insellaggio, presso i recinti d’isolamento e
presso la scuderia o centro di allenamento o altro luogo dove sono alloggiati i
cavalli.
Il campione prelevato è
diviso in due parti di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata
alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo
6) emanate dalla Federazione, dalle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.) di cui all’allegato
nella parte del campione destinata alle prime analisi viene inserita dal Veterinario Responsabile
nell’apposito contenitore che viene poi chiuso e sigillato e sul quale viene apposta una etichetta
riportante il sesso e l’età del cavallo. L’Ispettore antidoping appone sul
contenitore un codice che lo contraddistingue senza far individuare il cavallo
sottoposto al prelievo. L’Ispettore successivamente pone il contenitore in una borsa
termica che viene chiusa sigillata e che a sua volta può essere posta in altro
contenitore per il trasporto.
La parte del campione
destinata alle seconde analisi viene anch’essa inserita dal Veterinario
Responsabile
nell’apposito contenitore sul quale viene apposta una etichetta riportante il
nome del cavallo la località e il giorno nel quale è stato eseguito il
prelievo.
Il contenitore viene chiuso
e sigillato ed è facoltà degli interessati di apporvi le firme.
L’Ispettore antidoping
introduce il contenitore unitamente ad
una copia del verbale delle operazioni di prelievo e di confezionamento del
campione in una borsa termica che deve essere poi chiusa sigillata ed
eventualmente posta in altro contenitore per il trasporto.
Il Veterinario Responsabile
alla fine delle operazioni di controllo provvederà senza ritardo alla
spedizione dei campioni secondo le disposizioni emanate dall’Ente.
L’Ispettore antidoping ed il
Veterinario Responsabile ciascuno per quanto di sua
competenza provvedono a redigere verbale di tutte le operazioni di prelievo e
confezionamento.
Il verbale deve essere sottoscritto dallo stesso Ispettore dal
Veterinario Responsabile e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L’assenza o il rifiuto ad
assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate.
Il verbale deve essere
redatto in duplice copia di cui la prima viene posta ai sensi dell’articolo 8 nella borsa
termica sigillata congiuntamente al campione destinato alle seconde analisi. La
seconda viene chiusa in una busta contrassegnata dallo stesso codice apposto
sul contenitore di prima analisi e, infine, spedita al dirigente U.N.I.R.E.
incaricato.
Il Veterinario responsabile
compila il modulo veterinario qualora ne ravvisi l’opportunità, in funzione
dello stato clinico del cavallo. In tal caso l’Ispettore antidoping appone il codice
del cavallo e lo inserisce nella borsa termica unitamente al campione destinato
alle prime analisi.
Qualora all’atto del
prelievo sia stata già fissata la data per l’esecuzione della seconda analisi, l’Ispettore compila
apposita comunicazione da consegnare al proprietario o all’allenatore o al delegato o
al consegnatario del cavallo, che dovrà firmare la ricevuta.
In caso di mancata firma e
mancato ritiro della comunicazione, questi si riterranno comunque avvisati
della data d’analisi
del campione, perché la stessa sarà affissa presso la segreteria della Società
di Corse.
Al termine d’ogni giornata
di corse, l’Ispettore
antidoping compila i moduli riepilogativi forniti dall’Ente, da inoltrare senza
indugio al laboratorio antidoping ed all’Ente.
In caso di non negatività
alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha
eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e
contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il
fascicolo di sua
competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può richiede al laboratorio
qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da
svolgere sul campione di seconda analisi.
L’Ente sospende il pagamento
dei premi ed invita con preavviso di almeno tre giorni liberi, il proprietario
e l’allenatore del cavallo ad assistere, personalmente o per mezzo di persona
da loro delegata per iscritto, alle seconde analisi ed all’apertura del relativo
campione, che sono effettuate presso un laboratorio designato dall’U.N.I.R.E.
Nel caso in cui le Prime
analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, il dirigente
U.N.I.R.E. incaricato, entro 40 giorni dalla data della corsa, può disporre che
si proceda all’esame
del campione de Seconda analisi, come nel caso dei campioni non negativi.
Le comunicazioni ai
proprietari e agli allenatori, previste dal presente articolo si reputano conosciute
nel momento in qui risultano pervenute, all’indirizzo da loro indicato per la concessione o
rinnovo dell’autorizzazione a far correre o ad allenare.
Per i proprietari e
allenatori stranieri, le comunicazioni sono inviate alle rispettive Autorità
Ippiche ed in tal caso i termini previsti dal presente articolo sono raddoppiati.
Il preavviso di almeno tre
giorni liberi, non è necessario nel caso in cui la data della seconda analisi
sia stata comunicata al momento del prelievo.
Le comunicazioni possono
essere effettuate anche a mezzo di telegramma.
In caso di positività il
laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l’esito unitamente al verbale
di apertura del campione all’Ente ed al competente organo di Giustizia
Sportiva, che acquisisce il parere della Commissione Scientifica.
L’eventuale violazione delle
prescrizioni riguardante la sigillatura del campione di seconde analisi deve
essere segnalata al Procuratore della Disciplina ed al Dirigente incaricato unitamente all’esito
dell’analisi effettuata.
Qualora la positività del campione biologico si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante o di un suo metabolica o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolica, il Giudice, su richiesta del procuratore alla Disciplina può disporre, in via cautelare, l’immediato allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse per un periodo da 4 mesi a 12 mesi.
La comunicazione dell’allontanamento è effettuata anche per mezzo di telegramma all’allenatore, al proprietario del cavallo ed alle Società di Corse.
La positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai controlli antidoping, accertata in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall’Ente, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi e la multa da Euro 500,00 a Euro 6.000,00 oltre al distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.
Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisce alla presenza di uno steroide anabolizzante, o di un suo metabolica o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolica, e sono triplicate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa o isomero di un suo metabolica o, comunque, di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.
Tutte le sanzioni di cui ai precedenti comma sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall’UNIRE.
L’allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.
Nel caso in cui il cavallo,
accertato positivo, sia stato ritirato dalla corsa su segnalazione o richiesta
del suo proprietario e/o allenatore e l’allenatore o proprietario abbia fornito
tutti gli elementi utili all’individuazione della causa di positività, nonché
in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa
lieve, fermo restando il di stanziamento totale dall’ordine di arrivo, la
Commissione di Disciplina, valutate le circostanze, potrà applicare in misura
ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare
la sola pena pecuniaria.
L’allenatore è tenuto a
provvedere, anche con l’aiuto del personale di scuderia, a tutte le incombenze
necessarie affinché i prelievi possano essere
regolarmente effettuati.
L’allenatore, che non presti
la dovuta collaborazione ai fini dell’effettuazione delle operazioni di prelievo dei campioni, è punito dai
Commissari o Giurie con la sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00,
e nei casi di reiterazione o di particolare gravità è deferito agli organi di
giustizia sportiva ed è punito con la sanzione della sospensione della
qualifica da mesi due a mesi sei e della multa da Euro 1.500,00 a Euro
3.000,00.
Qualora il rifiuto sia
avvenuto nel corso di controlli in allenamento, il cavallo oggetto di controllo
è escluso dalla partecipazione a corse per 2 mesi, fermo restando le sanzioni dei commi
precedenti.
Gli operatori ippici che
nutrono sospetti relativamente a pratiche illecite, effettuate su cavalli di
loro proprietà o a loro affidati, debbono farne immediatamente denuncia ai
Commissari od alla Giuria o all’Ente, procedendo al ritiro degli stessi dalla
corsa in sui siano eventualmente partenti; in tali casi il
Veterinario Responsabile procede al prelievo dei campioni biologici ritenuti
utili da sottoporre al controllo ed il caso viene deferito agli Organi di
Giustizia Sportiva.
L’Ente può disporre
controlli sui cavalli presentati ad un’Asta pubblica in Italia, secondo le disposizioni e
con le conseguenze stabilite dall’articolo 11, oltre quanto fissato dal Regolamento specifico
pubblicato dal soggetto che organizza l’Asta pubblica.
A tutte le decisioni prese
dagli Organi di Giustizia in forza al presente regolamento dovrà essere
assicurata idonea pubblicità.
ARTICOLO
15 – COMMISSIONE SCIENTIFICA
La Commissione Scientifica è
composta da un Veterinario designato dall’Ente, un Veterinario proposto dalle Associazioni
rappresentative delle Categorie dei proprietari ed allenatori, un Professore
Universitario di chimica analitica, un Professore Universitario di farmacologia
veterinaria, un Professore Universitario di patologia biochimica e fisiologia
veterinaria, nominati dal Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E.
I membri della Commissione,
restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Qualora le Associazioni di
categoria non designino unanimemente l’esperto di cui al comma uno, questi sarà
nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’U.N.I.R.E., eventualmente tra quelli indicati
dalle stesse categorie.
La Commissione esamina ogni
caso riscontrato non negativo ai controlli al fine di fornire una
documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario agli organo
Disciplinari.
La Commissione Scientifica
esprime il proprio parere verificando la possibile origine alimentare o
fisiologica della sostanza, la compatibilità con prelievi effettuati in
allenamento oppure con precedenti prelievi già analizzati e con le terapie
eventualmente certificate da un
Veterinario, la classificazione della sostanza causa della non negatività in
una delle categorie di sostanze vietate, il grado di reperibilità della
molecola sul mercato legale o illegale.
La Commissione Scientifica
svolge, inoltre, attività consultiva e propositiva in materia antidoping.
Ai fini della
farmacovigilanza, individua le molecole vietate dalla Legge ed invia ai
competenti uffici del Ministero della sanità i dossier relativi ai casi di
doping accertati.
Il presente regolamento
entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale dell’U.N.I.R.E. ed è applicabile ai prelievi effettuati dalla
medesima data.
Da tale data sono abrogate
tutte le norme riferite al doping e alle relative sanzioni disciplinari,
contenute nei Regolamenti degli Enti incorporati nell’U.N.I.R.E., ai sensi del
decreto legislativo del 29/10/1999, n. 449, concernente il “riordino”
dell’U.N.I.R.E. a norma dell’articolo
11 della Legge 15.03.97, n. 59.
Sono fatti salvi tutti gli
atti compiuti nel rispetto delle normative antecedentemente vigenti e
riferibili a prelievi effettuati entro la data di entrata in vigore del Regolamento i cui
procedimenti disciplinari saranno conclusi con l’applicazioni delle predette
normative.
Ai fini degli aggravamenti
previsti dall’Articolo11,
non si tiene cento delle condanne per doping riportate ai sensi della normativa precedentemente
applicabile.
Non rientrano nella presente
disciplina tutte le situazioni irrevocabilmente definite in base a decadenza,
prescrizione e giudicato amministrativo.
Fanno parte integrante del
presente regolamento
- allegato 1 – lista delle sostanze
proibite
- allegato 2 – elenco delle
sostanze la cui presenza non è considerata proibita nei limiti indicati.
- allegato 3 – Art. 6 della Conferenza
delle Autorità Ippiche.
L’elenco
delle sostanze proibite è l’accoglimento di quanto indicato dall’articolo6
della Conferenza delle Autorità ippiche.
La
classe “sostanze Citotossiche” comprende principalmente, ma non solo, le
sostanze ad azione antitumorale.
LISTA
DELLE SOSTANZE PROIBITE
- Sostanze che agiscono sul
sistema nervose
- Sostanze che agiscono sul
sistema cardio-vascolare
- Sostanze che agiscono sul
sistema respiratorio
- Sostanze che agiscono sul
sistema digestivo
- Sostanze che agiscono sul
sistema urinario
- Sostanze che agiscono sul
sistema riproduttivo
- Sostanze che agiscono sul
sistema muscolare
scheletrico
- Sostanze che agiscono sul sistema emolintatiche e sulla
circolazione sanguigna
- Sostanze che agiscono sul
sistema immunitario escluse quelle presenti nei
vaccini autorizzati
- Sostanze che agiscono sul
sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici
- Agenti mascheranti
Per una migliore
comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono ritenersi
incluse nella “Lista” di cui sopra:
- Sostanze antipiretiche,
analgesiche e anti-infiammatorie
- Sostanze citotossiche
- Antistaminici
- Diuretici
- Anestetici locali
- Rilassanti muscolari
- Stimolanti respiratori
- Ormoni sessuali, sostanze
anabolizzanti e corticosteroidi
- Sostanze che modificano la
coagulazione del sangue
ELENCO DELLE SOSTANZE LA CUI
PRESENZA NEI LIMITI (PROPORZIONI) SOTTOINDICATI NON E’ CONSIDERATA PROIBITA
Arsenico:
0,3 microgrammi/ml
nell’urina
Acido
salicilico:
750 microgrammi/ml
nell’urina oppure
6,5 microgrammi/ml nel
plasma
Estanediolo
nei maschi (ad eccezione
nei castroni):
rapporto= 1 (forma Gbera e
coniugata) tra 5 estrane
-3B, 17 –diol e 5 (10) –estrene-3B, 17
diol nell’urina
Teobromina:
2 microgrammi/ml nell’urina
Idrocortisone:
1 microgrammo/ml nell’urina
Dimetil
Sulfosside (DMSO):
15 microgrammi/ml nell’urina
oppure
1 microgrammo/ml nel plasma
Diossido
di carbonio (TCO2):
37 millimole per litro nel
plasma
Testosterone
(castroni):
0,02 microgrammi/ml (forma
libera e coniugata) nell’urina
(puledre e femmine tranne le
gestanti):
0,055 microgrammi/ml (forma
libera e coniugata)
nell’urina
Methoxytyramina:
4 microgrammi/ml di 3
methoxytyramina (forma libera e coniugata) nell’urina